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Stop agli 850mila finti artigiani, Confartigianato: la legge c’è, ora le Regioni la applichino

Artigianale non può essere un’etichetta usata da tutti. Lo stabilisce la nuova legge, in vigore dal 7 aprile, che tutela le denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale”, riservandone l’utilizzo nella promozione di prodotti e servizi soltanto alle imprese in possesso della qualifica artigiana e iscritte all’Albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio. Ma il rischio è che la legge rimanga sulla carta se le Regioni non si attiveranno rapidamente per attuarla e renderla concretamente efficace attraverso controlli e sanzioni. E’ l’allarme lanciato da Confartigianato che considera la nuova normativa una svolta storica, conquistata dopo anni di battaglie contro i “furbetti” che utilizzano il prestigio e il valore dell’artigianato senza averne titolo.

La Confederazione stima in almeno 850mila i finti artigiani che ingannano i consumatori e alimentano concorrenza sleale ai danni delle 588mila vere imprese artigiane nei settori più esposti: dall’alimentare alla moda, dall’arredamento all’artigianato artistico, fino ad acconciatori, idraulici e autoriparatori.

“Abbiamo finalmente una norma che chiarisce chi può qualificarsi come artigiano e utilizzare denominazioni che evocano ai consumatori qualità, competenza, origine e lavorazione artigiana. Non possiamo permettere – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – che rimanga lettera morta per ritardi da parte delle Regioni. In gioco non c’è soltanto la tutela delle imprese regolari, ma anche quella dei consumatori. Chi acquista un prodotto o un servizio presentato come ‘artigianale’ deve poter avere la certezza che quella denominazione corrisponda a una realtà verificabile. Senza controlli efficaci, il rischio è che i finti artigiani continuino a sfruttare la reputazione costruita in decenni dalle imprese autentiche, creando confusione nel mercato e potenziali rischi di inganno per chi acquista”.

La nuova legge rende la qualifica di “artigiano” giuridicamente riconoscibile e non più un semplice aggettivo utilizzabile liberamente a fini pubblicitari. Chi viola le disposizioni è punito con sanzioni pari all’1% del fatturato e comunque non meno di 25mila euro per ciascuna violazione. Le nuove regole riguardano la comunicazione commerciale in tutte le sue principali forme: pubblicità, packaging, etichette, siti internet, e-commerce e social network.

Gli effetti della disciplina sono concreti. Ad esempio, un bar con laboratorio di gelateria non iscritto all’Albo non può pubblicizzare il proprio gelato come “artigianale”, mentre può definirlo “di produzione propria” o “di qualità”. Un’impresa non artigiana può invece vendere un prodotto realizzato da un’impresa artigiana e presentarlo come tale, purché sia in grado di dimostrarne la provenienza.

Allo stesso modo, è possibile valorizzare l’origine artigiana di un singolo componente o ingrediente, ma non estendere automaticamente tale qualifica all’intero prodotto. Restano inoltre utilizzabili espressioni come “fatto a mano”, “tradizionale”, “sartoriale”, “su misura”, “realizzato con manualità”, purché siano utilizzate in modo non ingannevole.

Il divieto di utilizzare le denominazioni “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” riguarda anche i soggetti che non operano in forma d’impresa, come i titolari di partita IVA non iscritti all’Albo delle imprese artigiane e gli hobbisti che vendono occasionalmente beni o servizi.

La disciplina non modifica le normative speciali, come quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette.

Per aiutare imprese e consumatori a orientarsi nella nuova normativa, Confartigianato ha realizzato il vademecum “Pubblicità e artigianato”, che illustra le regole e propone esempi pratici per utilizzare correttamente i riferimenti all’artigianato.

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