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Il Fico Bianco del Cilento DOP si allarga: la tutela ora comprende anche il prodotto fresco

Manlio De Feo

Il Fico Bianco del Cilento DOP non è più soltanto un prodotto essiccato. Il nuovo disciplinare estende la denominazione di origine protetta ai fichi freschi interi, affiancandoli ai tradizionali fichi essiccati. La modifica ordinaria è stata approvata con decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 26 ottobre 2026 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre. Il decreto dispone che la modifica sia comunicata alla Commissione europea entro trenta giorni dalla pubblicazione. “È il risultato di un lungo percorso istruttorio condotto dal Consorzio di Tutela – spiega Manlio De Feo, presidente del Consorzio – che ha fatto valere una verità semplice: prima di diventare secco, il Fico Bianco del Cilento è un frutto fresco, della stessa varietà, la Dottato, e dello stesso territorio. Fino a oggi il fico fresco cilentano, pur essendo la matrice di tutta la produzione, veniva venduto senza poter spendere il nome della denominazione. Da adesso il marchio DOP lo accompagnerà da fresco, surgelato ed essiccato”.

Cosa cambia con il nuovo disciplinare

Due tipologie, una sola denominazione. La DOP è riservata ai fichi freschi interi e ai fichi essiccati, interi o aperti, della cultivar Dottato, coltivati nella zona delimitata (articolo 1). Il fresco ha parametri precisi: colore verde chiaro; polpa dal beige al marroncino, con toni rosa cipolla tendenti al dorato, succosa, tenera e dolce; non più di 35 frutti per chilo; grado zuccherino tra 20 e 25 °Brix. È tollerato un massimo del 5% di danni da sfregamento naturale (articolo 2).

Anche il surgelato rientra nella DOP. Per il prodotto fresco è ammessa la commercializzazione dei frutti maturi surgelati, interi, in confezioni fino a 20 chilogrammi (articolo 7). Il disciplinare consente così di estendere la disponibilità del fico oltre la sola stagione estiva. La farcitura dei fichi secchi può arrivare al 20% del prodotto finito. Sono ammessi mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto e bucce di agrumi, purché gli ingredienti provengano esclusivamente dall’area di produzione (articolo 2).

Etichetta e logo: sono obbligatori il simbolo europeo della DOP e il logo della denominazione, da utilizzare insieme. Non sono ammessi qualificativi come “tipo”, “gusto”, “selezionato” e “scelto” (articolo 7).

I vantaggi per i produttori e per il territorio

Antonio Costantino

“I vantaggi della DOP anche per il fresco saranno molteplici – spiega Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno – a cominciare da un maggior reddito per i produttori, perché il fico fresco, finora venduto come prodotto anonimo, può spuntare il prezzo di un prodotto certificato. Il valore aggiunto resta in Cilento. Inoltre, con la vendita del fresco in piena estate, le aziende avranno liquidità immediata e non dovranno più attendere i mesi di essiccazione e lavorazione per incassare. Ma c’è di più: uscendo dalla stagionalità, il prodotto sarà disponibile in ogni mese dell’anno per pasticceria, gelateria, ristorazione e industria alimentare. In pratica, il fico fresco e surgelato certificato diventa un ingrediente DOP per confetture, gelati, dolci e liquori. Ma soprattutto – aggiunge Costantino – il simbolo europeo della DOP è un passaporto riconosciuto dai buyer della grande distribuzione e dei mercati esteri, anche per il fresco e il surgelato. Infine, un altro aspetto importante, a cui teniamo molto: un prodotto più redditizio rende di nuovo conveniente curare e reimpiantare i ficheti, frenando l’abbandono delle campagne e favorendo il ricambio generazionale”.

Il progetto finanziato dal MASAF

Le novità per il Fico Bianco del Cilento DOP riguardano anche la ricerca. Il Consorzio di Tutela ha ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura un finanziamento di 90 mila euro per realizzare un progetto presentato a gennaio 2026.

L’iniziativa punta a sviluppare un sistema automatizzato per certificare la pianta e i suoi frutti, garantendo una classificazione accurata e un controllo di qualità più affidabile grazie a tecnologie innovative basate sull’intelligenza artificiale.

A questa fase si affiancherà un percorso formativo, con attività pensate per rendere il Consorzio e gli operatori pienamente autonomi nell’adozione del modello di controllo e riconoscimento del Fico Bianco.

L’impatto su lavorazione e confezionamento

Il nuovo disciplinare del Fico Bianco del Cilento DOP incide direttamente sul lavoro delle aziende, nei campi e nei laboratori. Essiccazione. Il prodotto continua a essere essiccato al sole, direttamente o in tunnel, con bagnatura in acqua calda e sale, fino a un’umidità non superiore al 26%. Sono ammessi essiccatoi solari e serre essiccanti alimentati esclusivamente da energia solare; l’essiccatore può essere utilizzato per completare l’ultima fase di riduzione dell’umidità. Sono vietati i forni ad aria calda ad alta intensità per l’essiccazione rapida (articolo 5).

Conservazione. Per i fichi secchi sono ammesse refrigerazione, surgelazione e conservazione sottovuoto, senza sostanze chimiche. Sono confermate la puntura e l’inoliazione con prodotti naturali, la cottura esclusivamente in forni ad aria calda e la farcitura, previa apertura longitudinale del frutto (articolo 5).

Confezionamento del fresco. Per la vendita diretta sono previsti cassettini o scatole in materiale di origine vegetale, da 100 a 5.000 grammi. Il prodotto surgelato intero può essere confezionato in formati fino a 20 chilogrammi, adatti alla fornitura a pasticcerie, gelaterie, ristoranti e industrie alimentari (articolo 7).

Confezionamento del secco. Sono confermate le forme tradizionali – cilindriche, a corona, sferiche e a sacchetto – in confezioni da 125 a 1.000 grammi. È prevista anche la vendita sfusa in cesti vegetali da 0,5 a 20 chilogrammi e di fichi aperti e accoppiati in confezioni da 15 a 1.500 grammi. Sono ammessi spiedini di legno, bambù o canna, foglie di alloro, agrumi ed essenze autoctone. Si possono utilizzare anche film termoretraibili, vasetti di vetro e carte o materiali ecologici compostabili (articolo 7).

Tracciabilità. Particelle, produttori e confezionatori sono iscritti negli elenchi della struttura di controllo e le quantità prodotte devono essere denunciate, così da garantire la rintracciabilità dell’intera filiera, dal campo allo scaffale (articolo 4).

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