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Genitori separati, bonus per l’affitto fino a 6.000 euro: c’è tempo fino al 28 ottobre

È aperta dal 7 ottobre 2026 la procedura per richiedere il bonus abitativo destinato ai genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione della casa familiare di proprietà e hanno figli a carico di età inferiore a 21 anni. Le istanze devono essere trasmesse entro le ore 12 del 28 ottobre 2026, attraverso la piattaforma del MIT, accessibile con SPID, CIE o CNS. Il sostegno è per i genitori che, dopo la separazione o il divorzio, non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare di proprietà e devono sostenere il costo di un affitto, con figli ancora a carico di età inferiore a 21 anni. Il contributo copre il 50% delle spese annuali per il canone di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro l’anno, ed è riconosciuto in un’unica erogazione all’anno. Il fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2026, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il successivo decreto interministeriale n. 200 del 14 settembre ha definito le condizioni di accesso e le modalità di assegnazione delle risorse. Per accedere al contributo il reddito singolo del richiedente non deve superare 35.000 euro, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Il limite reddituale si affianca alle altre condizioni previste dal decreto, in quanto il genitore deve avere almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell’avviso ed essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento. È inoltre necessario essere in possesso di un regolare contratto di locazione. Restano esclusi i soggetti che già beneficiano di altri sussidi pubblici destinati ad analoghe finalità di sostegno abitativo e quelli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguarda invece la proprietà immobiliare, il richiedente non deve possedere abitazioni nel Comune in cui si trova la casa familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri. Fa eccezione l’eventuale proprietà della stessa casa familiare assegnata all’altro genitore. La casa deve essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore oppure dei figli conviventi con quest’ultimo. Nella domanda vanno riportati i relativi dati catastali e identificativi, insieme ai dati anagrafici e alla residenza in Italia dei due genitori.

Per quanto riguarda il rapporto di locazione e lo stato di separazione o divorzio, occorre indicare gli estremi di registrazione del contratto, il canone annuo e il Tribunale di riferimento, con numero e data del provvedimento giudiziale. Per completare la domanda serve inotre l’IBAN del richiedente, il numero di cellulare, l’indirizzo email e la PEC per le comunicazioni. Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’articolo 6 del pr 445/2000. Le risorse sono distribuite tra le Regioni considerando il numero medio di genitori separati o divorziati, il reddito medio regionale e l’incidenza dei Comuni ad alta tensione abitativa. L’assegnazione avviene mediante graduatorie regionali, sulla base della residenza del richiedente e dei punteggi previsti. I criteri di priorità riguardano il numero dei figli a carico sotto i 21 anni, la disabilità grave del richiedente o dei figli, la disoccupazione involontaria e la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa. A parità di punteggio si considera il reddito del richiedente; l’ordine di presentazione non attribuisce preferenze.

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